Verso il potenziamento della misura e il consolidamento del modello cooperativo di produzione energetica.
Con il Decreto Ministeriale 28 febbraio 2025, n. 59, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (www.mase.gov.it), è stato prorogato al 30 novembre 2025 il termine per la presentazione delle richieste di contributo a fondo perduto destinati a promuovere l’autoconsumo collettivo e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), come previsto dal decreto MASE 7 dicembre 2023, n. 414.
La proroga – adottata in via d’urgenza e con carattere anticipatorio rispetto a un futuro intervento di potenziamento della misura – si rende necessaria per garantire il conseguimento del target M2C2-47 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ovvero l’attivazione di almeno 1.730 MW di nuova capacità da fonti rinnovabili nei piccoli comuni italiani entro il 30 giugno 2026.
1. Quadro sistemico: la misura CER nel mosaico normativo del PNRR e della transizione energetica
Il provvedimento si inserisce nel perimetro attuativo dell’Investimento 1.2 della Missione 2 – Componente 2 del PNRR, dedicato alla “Promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo”, con una dotazione complessiva di 2,2 miliardi di euro. Tale investimento è stato successivamente integrato, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435, nel nuovo capitolo REPowerEU – Missione 7.
Il quadro giuridico di riferimento è fortemente multilivello, e comprende:
la Direttiva RED II (2018/2001/UE), recepita in Italia con il D.Lgs. 199/2021;
la Direttiva 2019/944/UE sul mercato interno dell’energia (recepita con D.Lgs. 210/2021);
la disciplina degli aiuti di Stato a favore del clima e dell’ambiente (Comunicazione CE 2022/C 80/01);
le deliberazioni ARERA n. 727/2022/R/EEL e s.m.i. relative alla regolazione dell’autoconsumo diffuso;
le Decisioni ECOFIN di approvazione e modifica del PNRR italiano (13 luglio 2021 e 8 dicembre 2023).
L’attuazione dell’Investimento 1.2 prevede la concessione di sovvenzioni a fondo perduto (in luogo degli iniziali finanziamenti a tasso zero) per impianti FER, anche integrati con sistemi di accumulo, destinati a comunità energetiche o autoconsumatori collettivi, privilegiando i comuni con meno di 5.000 abitanti. Le risorse sono gestite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
2. La proroga al 30 novembre 2025: ratio giuridica e fondamento tecnico-amministrativo
Il nuovo D.M. 59/2025 modifica l’art. 8, comma 2, del decreto 414/2023, disponendo la proroga del termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, inizialmente fissato al 31 marzo 2025.
La misura nasce da una duplice esigenza:
a) Operativa:
Il mancato esaurimento delle risorse disponibili e il limitato avanzamento della capacità installata spingono a estendere il termine, consentendo una maggiore adesione da parte di cittadini, enti locali e PMI.
b) Strategica:
La proroga è funzionale al pieno raggiungimento del target M2C2-47 del PNRR, che vincola l’Italia a installare entro metà 2026 almeno 1,73 GW di potenza FER attraverso modelli cooperativi e locali.
La scelta è anche il frutto di una riflessione coordinata con il MEF e la Ragioneria Generale dello Stato, che con nota prot. 10347 del 18 gennaio 2023 ha suggerito la sostituzione dei finanziamenti a tasso zero con contributi diretti, al fine di garantire un’effettiva erogazione delle risorse in tempi compatibili con le scadenze europee.
3. Le configurazioni ammissibili: autoconsumo collettivo e CER
Sono ammesse al contributo le seguenti configurazioni, ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e della normativa ARERA:
Autoconsumatori collettivi di energia rinnovabile: clienti finali che condividono l’energia elettrica prodotta da impianti FER, situati nello stesso edificio o condominio;
Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): entità giuridiche costituite da cittadini, PMI o autorità locali, che si associano per produrre, consumare e condividere energia da FER, nell’interesse ambientale, economico e sociale dei propri membri.
L’art. 31 del D.Lgs. 199/2021 precisa che il controllo della CER non deve essere esercitato da operatori economici il cui interesse principale consista nell’esercizio di attività commerciale nel settore dell’energia.
4. La funzione sistemica del decreto: proroga tecnica in attesa del potenziamento
Il decreto in esame non è da intendersi come provvedimento isolato, ma come strumento ponte in attesa dell’adozione di un atto di potenziamento della misura, subordinato – come si legge in motivazione – agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea.
Tale sviluppo normativo potrà tradursi:
in un’estensione della platea dei beneficiari (ad esempio alle comunità urbane);
nell’incremento dei massimali finanziari;
nella semplificazione delle procedure autorizzative e di accesso allo sportello GSE.
5. Osservazioni conclusive: CER come vettore di trasformazione strutturale
Il modello delle CER rappresenta un cambio di paradigma strutturale, tanto sul piano energetico quanto su quello giuridico e sociale: dalla produzione centralizzata si passa alla generazione distribuita, fondata sull’autodeterminazione energetica dei territori.
Il D.M. 59/2025, con la sua funzione di estensione temporale e consolidamento amministrativo, rafforza l’architettura normativa del PNRR e ne garantisce la coerenza con i principi della transizione ecologica giusta, equa e inclusiva.

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